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segnalazione alla Centrale dei Rischi
segnalazione alla Centrale dei Rischi

Debiti: quando si può fare la segnalazione alla Centrale dei Rischi

Che cos’è e come funziona la Centrale dei Rischi La Centrale dei Rischi è una banca dati dove sono presenti le persone insolventi del proprio debito, nei confronti di banche o intermediari finanziari. Questi riferiscono ogni mese alla Banca d’Italia il credito totale maturato verso i propri clienti, che sia di qualsiasi importo o maggiore di 30mila euro.  

La sentenza La sentenza 26361/14 della Cassazione dichiara che la segnalazione di un professionista alla Centrale dei Rischi è legittima, nel caso in cui lo stesso non abbia estinto il suo debito, anche per un importo modesto, nei confronti di una società di credito al consumo. In questo caso il professionista non può addurre la motivazione di “mero ritardo”, in attesa di chiarimenti da parte della società finanziaria. Secondo questa sentenza, quindi, la segnalazione non può essere identificata come impropria; né importa la circostanza che il professionista non era insolvente.

Per la Cassazione, infatti:   “la nozione d’insolvenza ai fini della segnalazione del credito in sofferenza non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento a una valutazione negativa della situazione patrimoniale, intesa come deficitaria, ovvero come grave difficoltà economica, senza nessun riferimento al concetto d’incapienza ovvero di definitiva irrecuperabilità”.   Chi può accedere ai dati della Centrale Per avere informazioni sulla propria situazione presso la Centrale dei Rischi, ciascuno può rivolgersi alle Filiali della Banca d’Italia. Se, invece, si desidera correggere eventuali errori nella segnalazione, è necessario confrontarsi direttamente con l’intermediario. Possono, inoltre, accedere ai dati della Centrale:

  • Le persone fisiche a nome di cui sono registrate le informazioni, il loro tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all’eredità).
  • Le persone giuridiche, come società, associazioni, enti e organismi, i cui dati possono essere richiesti da:
  • Il legale rappresentante.
  • Il curatore fallimentare o altro organo di procedura concorsuale cui compete la rappresentanza delle società.
  • Il soggetto in possesso di “procura generale o speciale” e il difensore legale dotato di “procura alle liti”.
  • I sindaci e i revisori contabili di società, enti, etc.
  • I soci di s.r.l. e quelli illimitatamente responsabili (per le società di persone, incluse quelle in accomandita), che conoscano i dati della società riguardanti il periodo prima e durante il quale sono stati soci.

La richiesta può essere inviata a una delle Filiali della Banca d’Italia tramite posta, posta elettronica certificata (PEC) e fax, o consegnata di persona o da un delegato.


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