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Il riacquisto a titolo gratuito salva le agevolazioni “prima casa”

In caso di vendita infraquinquennale dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, il riacquisto di un altro stabile, come dimora abituale entro un anno dall’alienazione, permette di non perdere le agevolazioni. Cambiano così le carte in tavola rispetto a quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate nel 2013.

Cosa cambia rispetto al 2013

Nel 2013 l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18 del 29 maggio stabiliva che la decadenza del beneficio della prima casa poteva essere impedita solamente nel caso in cui ci fosse l’acquisto a titolo oneroso di un’altra casa, entro un anno dalla cessazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni.

Infatti "il mancato riacquisto a titolo oneroso dell'immobile da parte del contribuente configura l'ipotesi di decadenza dalla agevolazione prevista dal richiamato comma 4 della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro, in quanto, ai fini della disposizione sopra richiamata, la causa di esclusione dalla decadenza trova giustificazione nell'investimento necessario per acquistare  una casa di nuova costruzione da adibire a propria abitazione principale (come prima casa). A tale conclusione si perviene dalla interpretazione logico-sistematica della norma in quanto il legislatore quando ha inteso riferirsi ai trasferimenti a titolo gratuito lo ha fatto espressamente".

2015: Il riacquisto a titolo gratuito

La Corte di Cassazione già in vari episodi aveva sottolineato come potesse essere ritenuto acquisto sia quello oneroso ma anche quello gratuito. E l’Agenzia delle Entrate lo ha ribadito con la nuova circolare dell’11 maggio 2015, andando a sopperire quanto detto nel maggio del 2013. Per cui ad oggi si deve tenere in conto che in caso di rivendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni della prima casa, anche riacquistando un altro stabile a titolo di gratuito, questo è valido per non perdere i benefici.


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